E’ responsabile l’endoscopista che interviene senza preventivo accertamento ecografico
(Cass. civ. Sez. III, n. 19189 del 15-09-2020)
La paziente rappresentava di essere stata sottoposta ad un intervento di colangiopancreatografia retrograda endoscopica (in sigla CPRE), senza alcun preventivo accertamento ecografico.
Detto intervento veniva interrotto dopo il fallimento di vari tentativi di incannulare le vie biliari con la sonda dello strumento chirurgico, senza avere risolto il problema patologico ed anzi aggravando il pregresso quadro clinico.
Si difendeva il chirurgo sostenendo che la radiografia richiesta privatamente dalla paziente alcuni giorni prima (peraltro non presente nella cartella clinica) avesse confermato l’indicazione terapeutica di esecuzione della CPRE.
Ma secondo la Cassazione, anche ad ammettere che il radiologo avesse prospettato il sospetto di una calcolosi colecisti e che fosse necessario ricorrere alla CPRE, ciò che si rimprovera al chirurgo è di avere eseguito detto intervento senza farlo precedere da una ripetizione dell’esame radiologico che ne indicasse l’utilità diagnostica e/o terapeutica.
Il fatto che il radiologo avesse individuato tramite la radiografia la calcolosi e che avesse suggerito alla paziente la CPRE non fornisce indicazioni sulla fattibilità di detto intervento e sul tipo di indicazione formulata: per confermare una diagnosi di sospetta calcolosi colecistica o per prelevare campioni di tessuto a scopo diagnostico, essendo il gold standard per la diagnosi preoperatoria della calcolosi della via biliare comune.
La Corte respinge pertanto le difese del medico sul punto.