(Cassazione Sezione Lavoro, sentenza n. 18659 del 08/09/2020)
La vicenda giudiziaria prende lo spunto dall’infortunio di un lavoratore, deceduto mentre, al termine di un permesso ottenuto per motivi personali, tornava da casa sul luogo di lavoro. L’INAIL aveva rifiutato la copertura assicurativa, e tale posizione dell’Istituto veniva condivisa dalla Corte d’Appello di Venezia, secondo cui la fruizione di un permesso per motivi personali esclude il nesso di causalità tra l’infortunio e l’attività lavorativa.
La Cassazione riforma però la sentenza, sul presupposto che la legge estende la tutela assicurativa a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, escludendo rilevanza all’entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto, e tutelando piuttosto il rischio generico (connesso al compimento del c.d. percorso normale tra abitazione e luogo di lavoro) cui soggiace qualsiasi persona che lavori; salvo il caso di interruzione o deviazione dal percorso del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate.