Un operatore di sportello richiedeva al datore di lavoro il risarcimento del danno patito in conseguenza di una rapina presso il proprio ufficio, durante la quale era stato brutalmente picchiato.
Per tutti i gradi di giudizio il Giudice ha ritenuto versarsi in ipotesi di attività lavorativa divenuta “pericolosa, con conseguente responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione di misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, che discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 cod. civ., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate.
Nella vicenda in esame si era accertata la mancata adozione di idonee misure di tutela del dipendente, quali la blindatura dell’ambiente di lavoro, la presenza di vetri antiproiettile, la vigilanza delle guardie giurate; il roller cash, per contro, si era dimostrato dispositivo in concreto inadeguato, essendo stato possibile aprirlo a comando (e il cassiere fu violentemente costretto a manovrare in tal senso), come pure le videocamere di ripresa o i pulsanti di allarme remoto, incapaci (anche in astratto) di prevenire o sventare la condotta criminosa.
(Cass. civ., Sez. lavoro, n. 5255 del 25/02/2021)