BREVE NOTA INFORMATIVA SUL CREDITO D’IMPOSTA ISTITUITO DALL’ARTICOLO 22 D.L. 124/2019, PARI AL 30% DELLE COMMISSIONI ADDEBITATE PER LE TRANSAZIONI EFFETTUATE MEDIANTE STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI TRACCIABILI.
Il credito d’imposta spetta esclusivamente sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e servizi:
1) effettuate da esercenti che, nell’anno d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro;
2) Rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020.
Nell’ambito della disciplina in esame sono previsti specifici obblighi informativi:
gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico devono trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte
In forza di Provvedimento della Banca d’Italia, le informazioni da trasmettere agli esercenti sono le seguenti:
- a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
- d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri: l’ammontare delle commissioni totali; l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Le informazioni appena richiamate devono essere trasmesse agli esercenti per via telematica (tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli stessi) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Il credito d’imposta, calcolato alla luce dei dati trasmessi dai prestatori dei servizi di pagamento, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.